STATUTO della “ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI PISA ODV”

Approvato dall’Assemblea dei soci in data 30 Maggio 2019

Art.  1-  Denominazione

E’ costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) l’ “Associazione Volontari Ospedalieri Pisa ODV” in sigla e di seguito A.V.O PISA ODV o semplicemente “Associazione”.

L’A.V.O Pisa ODV, con ininterrotta attività dal 1986, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto del 28.10.1986 Rep. 20049 registrato il 13.11.1986 al n°4227 è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.

Art. 2 – Durata dell’associazione. 

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3 – Sede legale

L’A.V.O. PISA ODV ha sede legale nel Comune di Pisa

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Scopi, finalità e attività

L’AVO Pisa ODV esercita in via esclusiva e comunque principale l’attività di interesse generale di cui all’art. 5 co. 1 lettera c del D.Lgs 117/2017 e ss per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

  1. opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l’isolamento, la noia. Svolge, altresì, tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;
  2. il servizio prestato è di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitari e socio-assistenziali, integrandone anche l’attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
  3. sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;
  4. promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l’A.V.O. Pisa ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all’A.V.O. le loro peculiari risorse.
  5. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’AVO ODV è associata all’AVO regionale Toscana e alla Federavo delle quali condivide i principi ispiratori e ne rispetta le direttive e le linee guida. In particolare fa propri e recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

Art. 5 – Associati

L’AVO è aperta a tutte le persone , che abbiano compiuto la maggiore età, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore dei ricoverati nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il numero degli associati è illimitato.

Art. 6 – Criteri di ammissione e cessazione dalla qualità di associato

Sono ammessi a diventare associati dell’A.V.O PISA ODV, secondo criteri non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Direttivo, i Volontari maggiori di età, che:

  1. abbiano partecipato al corso di formazione base organizzato dall’Associazione;
  2. abbiano svolto con profitto e continuità, un periodo di servizio in ospedale o in altre strutture socio-sanitarie non inferiore a 20 ore;
  3. accettino di essere sottoposti ad un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell’Avo;
  4. dichiarino la propria disponibilità ad un maggior coinvolgimento nella vita associativa;
  5. si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello statuto AVO;
  6. abbiano una adeguata preparazione che li metta in grado di realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi dell’Associazione.
  7. dichiarino di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l’attività dell’AVO o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio alla Associazione medesima;
  8. si impegnino a comunicare al Presidente dell’AVO, per iscritto, l’intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità.

I volontari, in possesso dei predetti requisiti, devono presentare istanza scritta. Sull’istanza di adesione, entro trenta giorni dal ricevimento, delibera il Consiglio direttivo il quale può rigettare la domanda con provvedimento motivato. Contro il provvedimento di rigetto del Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, l’interessato può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea.

Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di socio dell’Associazione:

  • la morte;
  • il recesso;
  • l’esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell’Associazione ed essa produrrà i suoi effetti entro la fine dell’anno solare.

L’esclusione del socio è deliberata dal Collegio dei probiviri su proposta del Consiglio Direttivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono “gravi motivi”, ai sensi dell’art. 24 codice civile, i seguenti comportamenti del socio:

  • mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità anche non consecutive, alle rispettive scadenze, secondo quanto stabilito dal successivo punto 7 b;
  • irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;
  • mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio direttivo secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 b.
  • attività che in qualsiasi modo possano recare nocumento alla immagine e al prestigio dell’Associazione.

In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall’Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio direttivo può sospendere l’interessato per un periodo determinato.

L’esclusione del volontario che non abbia ancora i requisiti per diventare socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l’interessato.

Art. 7 – Diritti e doveri del socio

  1. Ogni associato ha il diritto di
  • partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;
  • eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli Organi della Associazione;
  • usufruire di tutti i servizi forniti dall’Associazione;
  • esaminare i libri sociali, con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni.
  • essere informato su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;
  • farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l’attività istituzionale dell’AVO;
  • recedere liberamente dall’Associazione.
  1. Ogni associato ha l’obbligo di:
  • rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
  • corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilita dall’Assemblea;
  • prestare l’attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto.
  1. I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti e a coloro che non abbiano svolto ancora 20 ore di servizio.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Organo di Controllo (nei casi e con i vincoli di cui all’art.30 CDT)
  • Revisori legali (eventuale, fermi i vincoli di cui agli artt. 31 CDT);
  • Collegio dei Probiviri.

Art. 9- Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.

L’assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri
  • Nominare l’Organo di Controllo e quello di Revisione nei casi previsti dall’art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore;
  • approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approvare il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa (o il bilancio sociale qualora l’Associazione abbia realizzato, nell’esercizio annuale, ricavi, vendite proventi o entrate comunque denominate superiori ad € 220.000,00);
  • approvare impegni economici pluriennali;
  • stabilire l’ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;
  • approvare lo Statuto e le relative modifiche;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori dell’Assemblea;
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
  • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
  • determinare il numero massimo di deleghe;
  • essere informata periodicamente sulle attività di rappresentanza nell’ambito regionale e federativo, facendosi anche promotore di iniziative da proporre in AVO regionale e in Federavo;
  • deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all’ordine del giorno e su oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione.

La convocazione dell’Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo consegna a mani del socio, a mezzo di posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento della iscrizione dello stesso all’Associazione, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta conoscenza.

L’avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima la data dell’Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi. Non è ammessa più di una delega salvo diversa deliberazione da parte dell’Assemblea che, comunque, non potrà deliberare un aumento delle deleghe oltre le tre.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

  1. L’Assemblea ordinaria si riunisce una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
  2. In via straordinaria l’Assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente o al Presidente del Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

Quorum costitutivi e deliberativi. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche dello Statuto, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo ed esecutivo dell’Associazione. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

E’ composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 13 (tredici);  resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati ferme le limitazioni di cui al successivo articolo. Elegge al suo interno, il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, e un Vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente. Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

  • fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
  • emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
  • dare attuazione alle delibere dell’Assemblea;
  • emanare il Regolamento su mandato dell’Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;
  • sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali nonché, su espressa delega dell’Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
  • nominare il Segretario ed il Tesoriere
  • nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore;
  • proporre al Collegio dei Probiviri la sospensione e l’esclusione di un associato;
  • stipulare convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
  • ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell’Associazione per motivi di necessità ed urgenza e le delibere del Comitato di presidenza;
  • autorizzare il Presidente dell’Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
  • determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti nonché affidare a soci esperti specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi su iniziativa del Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l’art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea dei soci;
  2. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
  3. determinare l’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
  4. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
  5. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
  6. in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell’impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
  7. sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione;
  8. aprire e chiudere conti correnti bancarie postali e procedere agli incassi;
  9. esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione.

Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all’Assemblea.

Art. 12 – Organo di controllo

L’Assemblea, verificandosi le condizioni previste dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore nomina l’Organo di Controllo.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida fornite dal Ministero.

I componenti dell’Organo di Controllo possono, in qualunque momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, mediante richiesta al Consiglio direttivo di informazioni scritte sull’andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31 CTS, la revisione legale dei conti. In tale caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito Registro.

Art. 13 – Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e, qualora sussistano i presupposti di cui all’art. 31 CTS, l’Assemblea nominerà un Revisore legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti in apposito Registro.

Art. 14 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri preferibilmente esterni all’Associazione ed elegge fra essi il Presidente.

Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci, tra gli organi dell’Associazione, tra gli associati e gli organi associativi.

È investito, su proposta del Consiglio direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull’esclusione dell’associato o del volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte.

Giudica secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell’associato o del volontario. 

Art. 15 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei soci;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
  • coordina l’attività delle altre persone addette alla Segreteria;

Il Tesoriere:

  • predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
  • cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 16- Norme riguardanti le cariche e gli incarichi

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di anni 3 (tre) e possono essere rinnovate. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due.

Egualmente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del Consiglio Direttivo, che hanno durata annuale e possono essere rinnovati. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall’organo collegiale cui appartiene, dando priorità a quanti siano stati votati nelle precedenti elezioni, nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art. 17 –  Incompatibilità

La qualità di volontario-associato AVO è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l’Associazione stessa; è altresì incompatibile l’assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di  volontari-associati che rivestano anche incarichi direttivi nell’Associazione.  Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo,  dell’organo di controllo o il revisore legale, del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale.

Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di un incarico. Pertanto, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, il revisore legale e del Collegio dei Probiviri non possono svolgere contemporaneamente altri incarichi all’interno dell’Associazione.

Art. 18 – Finanziamento

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi degli aderenti;
  • raccolte pubbliche e private di fondi;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato;
  • contributi provenienti da Enti, Istituzioni pubbliche o Organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da raccolta fondi o da attività de-commercializzate ai sensi del codice del Terzo Settore per gli enti del Terzo Settore ed in particolare per le associazioni di volontariato.
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente.

Art. 19– Contabilità e Patrimonio

L’Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L’Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

Il patrimonio dell’organizzazione di volontariato A.V.O. Pisa O.D.V., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E’, pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 – Copertura Assicurativa

L’Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell’Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato. 

Art. 21– Libri associativi

L’Associazione, mediante il Consiglio direttivo che ne curerà la tenuta e l’aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati;
  • registro dei volontari;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, dei Revisori Legali e degli altri Organi associativi, sono tenuti a cura dell’Organo cui si riferiscono.

Art. 22 – Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell’Associazione, per cessazione dell’attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall’Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste .

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ss, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

Art. 23 – Regolamento

Il Consiglio direttivo, su mandato dell’Assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l’effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

Art. 24 – Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

L’Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.